COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°75 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. ALBACINA avverso sanzioni merito gara S.S. Albacina – Laurentina, del 30.03.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – C.U. n. 70 del 3.4.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°75 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. S. ALBACINA avverso sanzioni merito gara S.S. Albacina – Laurentina, del 30.03.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - C.U. n. 70 del 3.4.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Dal Vecchio Marco la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, perché “espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive strattonandolo leggermente per un braccio senza causare alcuna conseguenza, in segno di protesta per il provvedimento assunto dal direttore di gara” ed al calciatore Sentinelli Raniero la squalifica per tre gare effettive perché “ A seguito dell’espulsione di un proprio compagno di squadra si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli frase intimidatoria battendo la propria mano sul taccuino“.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Albacina, lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte e chiedendo una congrua riduzione delle stesse.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha puntualmente descritto i comportamenti ascritti ai due tesserati sanzionati, precisando che il Dal Vecchio gli si attaccava alla manica della giacca, reiterando le proteste con frasi offensive.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi;
n ritenuta accertata la responsabilità dei due tesserati in ordine ai fatti loro ascritti, tenendo conto che nel comportamento del Dal Vecchio, certamente offensivo ed irriguardoso, tuttavia non è obiettivamente riscontrabile alcun elemento di violenza;
n ritenuto pertanto che si debba confermare la sanzione inflitta al Santinelli, mentre deve essere ridotta quella comminata al Dal Vecchio,
DECIDE
a) in parziale riforma, di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S. S. Albacina, per l’effetto riducendo al 15 maggio 2003 la squalifica comminata al calciatore Dal Vecchio Marco, confermando nel resto l’impugnato provvedimento;
b) di restituire la tassa reclamo.
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