COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CASETTE BIVIO avverso sanzioni merito gara U.S. Monte San Pietrangeli – S.S. Casette Bivio, del 5.4.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – C.U. n. 75 del 17.4.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CASETTE BIVIO avverso sanzioni merito gara U.S. Monte San Pietrangeli – S.S. Casette Bivio, del 5.4.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – C.U. n. 75 del 17.4.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Albertini Alberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per frasi offensive rivolte all’arbitro prima dell’espulsione ed al termine della gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Casette Bivio chiedendo la riduzione della sanzione impugnata, in quanto a suo dire supportata, in parte, da motivazioni non corrispondenti ai reali fatti accaduti. Asserisce la reclamante che il proprio tesserato, espulso per avere chiesto spiegazioni all’arbitro su una sua decisione tecnica, senza peraltro proferire al suo riguardo offese o minacce, abbandonò il terreno di gioco senza commenti od esitazioni; a fine gara gli formulò lo stesso quesito, sia pure in maniera più energica e rimproverandogli di avere avuto poco coraggio nell’occasione della medesima decisione tecnica contestata. La medesima reclamante faceva rilevare l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato nei molti anni di attività pregressa. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato che il calciatore Albertini, espulso per le espressioni offensive contestategli, reiterò tale comportamento anche a fine gara, nel corridoio dello spogliatoio. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che i fatti ascritti al calciatore Albertini hanno trovato puntuale conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non può essere ridotta, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Casette Bivio, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it