COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. PONZELLI PAOLO avverso sanzioni merito gara Cluentina Calcio – Real Macerata, del 5.4.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G“ – C.U. n. 35 del 9.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SIG. PONZELLI PAOLO avverso sanzioni merito gara Cluentina Calcio – Real Macerata, del 5.4.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G“ – C.U. n. 35 del 9.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Ponzelli Paolo, tesserato per la Società Cluentina Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver insultato più volte l’arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio lo stesso calciatore Ponzelli Paolo chiedendo, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata, assumendo di essere stato, nell’occasione, giustamente espulso dal direttore di gara a seguito di una sua volgare reazione, frutto di un momentaneo nervosismo, ma di avere subito abbandonato il terreno di gioco consapevole dell’errore, senza alcun atteggiamento minaccioso nei confronti del medesimo arbitro.
Lo stesso reclamante fondava le sue richieste anche in base all’assenza di precedenti specifici a suo carico nei molti anni di attività pregressa e facendo rilevare di avere subito una sanzione normalmente riservata dal Giudice Sportivo a condotte più gravi.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato, tra l’altro, che il Ponzelli, dopo l’espulsione per le espressioni offensive contestategli, abbandonò il terreno di gioco senza proferire altro.
LA COMMISSIONE
I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
II. ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, il comportamento del Ponzelli vada adeguatamente valutato operando una riduzione della sanzione comminata dal primo Giudice, tenuto conto della unicità della condotta posta in essere dal calciatore e del suo corretto comportamento successivo;
DECIDE
I. di accogliere il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Ponzelli Paolo, per l’effetto riducendogli la squalifica a due gare effettive;
II. di restituire la tassa reclamo.
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