COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO D’ASCOLI avverso esito gara Spinetolese Calcio – S.S.C. Porto d’Ascoli, del 27.4.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°80 del 02/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO D’ASCOLI avverso esito gara Spinetolese Calcio – S.S.C. Porto d’Ascoli, del 27.4.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, la S.S.C. Porto d’Ascoli ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Iachetti Gianluca in posizione irregolare per squalifica non ancora scontata, e sostanzialmente residuo della stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso militava nella Società Carbon Calcio, come risultante dal C.U. n. 42 del 4.6.2002 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. La reclamante asseriva che il ridetto calciatore, inserito nella distinta presentata all’arbitro nella prima gara del campionato in corso Spinetolese Calcio – Azzurra Tirassegno Fermo, pur non essendo entrato in campo, non aveva scontato la squalifica suddetta. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni della Società Spinetolese Calcio e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. La Società Spinetolese Calcio si opponeva alla richiesta della reclamante presentando ritualmente proprie controdeduzioni, asserendo che il calciatore in questione doveva ritenersi in posizione regolare avendo egli scontato la squalifica contestata nella prima giornata del campionato in corso. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, conformemente alla più recente giurisprudenza della Suprema Commissione, che la semplice indicazione del calciatore nella distinta presentata all’arbitro, non seguita da una effettiva utilizzazione, non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto il profilo soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore medesimo; questi non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’Ordinamento sportivo (C.A.F. - C.U. n. 14/C del 4.1.2001); n ritenuto pertanto che il calciatore Iachetti, alla data del 27.4.2003, in occasione della gara in esame, aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione con il citato C.U. n. 42, già nella prima gara del campionato in corso disputata dalla sua squadra con l’Azzurra Tirassegno Fermo, in data 14 settembre 2002, in quanto, pur inserito nella lista di gara, non fu in questa effettivamente utilizzato; n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S. S.C. Porto d’Ascoli; b) di incamerare la tassa reclamo.
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