COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. S. ORSO CENTINAROLA FANO avverso sanzioni merito gara Olimpia Macerata Feltria – S. Orso Centinarola, del 6.4.2003 – Campionato di Prima Categoria, girone “A” – C.U. n. 71 del 10.4..2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. S. S. ORSO CENTINAROLA FANO avverso sanzioni merito gara Olimpia Macerata Feltria – S. Orso Centinarola, del 6.4.2003 - Campionato di Prima Categoria, girone “A” - C.U. n. 71 del 10.4..2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla A.S. S. Orso Centinarola la sanzione dell’ammenda di € 150.00 “per essere alcuni propri sostenitori venuti alle vie di fatto con la tifoseria avversaria contravvenendo alle disposizioni sulla antiviolenza impartite dalla F.I.G.C. in campo avverso. “
Avverso tale decisione propone rituale reclamo la A.S. S. Orso Centinarola, la quale contesta la ricostruzione dei fatti cosi’ come redatta dall’arbitro nel referto.
In particolare la societa’ S. Orso Centinarola afferma che nell’occasione non si e’ trattato di uno scontro fra tifoserie ma di una vera e propria aggressione subita da alcuni tifosi della reclamante da parte di sostenitori avversari.
La medesima ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata in quanto il fatto non sarebbe da addebitare ai propri sostenitori.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il proprio referto, precisando di aver momentaneamente sospeso la partita perche’ tutti i giocatori si erano fermati a vedere la rissa scoppiata sugli spalti tra le avverse tifoserie e sedata dopo l’intervento di alcuni carabinieri.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che i fatti ascritti alla reclamante hanno trovato puntuale conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi;
n ritenuta adeguata nella sua entità la sanzione inflitta dal primo Giudice, che pertanto deve essere confermata,
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. S. Orso Centinarola, per l’effetto confermando la sanzione impugnata.
b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della società.
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