COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ACQUAVIVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Petriolese – Acquaviva del 30.3.2003 – Campionato Promozione, Girone “B” – C.U. N. 70 del 3.4.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. ACQUAVIVA CALCIO avverso sanzioni merito gara Petriolese – Acquaviva del 30.3.2003 – Campionato Promozione, Girone “B” – C.U. N. 70 del 3.4.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Travaglini Luigi, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 con la seguente motivazione: “ Espulso per aver rivolto ad un giocatore avversario frasi gravemente offensive, dopo il suo allontanamento veniva a vie di fatto con un dirigente della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A. S. Acquaviva, la quale, pur confermando la condotta ingiuriosa tenuta dal proprio calciatore nei riguardi di un avversario, sostiene che il proprio tesserato era stato fatto oggetto di provocazioni rivolte dal Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Petriolese, Sig. Martello Benito che, durante lo svolgimento della gara e fino al suo allontanamento, si avvicinava alla panchina ospite polemizzando con i presenti. Per ciò che riguarda invece il momento in cui il proprio calciatore risulterebbe sia venuto a vie di fatto con il citato Dirigente, precisa che durante l’allontanamento del proprio tesserato lo stesso veniva fatto segno di pesanti epiteti da parte del Martello che si attardava ad abbandonare il terreno di gioco probabilmente nell’intento di venire, anche, a contatto con il Travaglini.
Per quanto sopra, la ricorrente concludeva chiedendo la riduzione della sanzione in quanto ritenuta eccessiva in ragione dei fatti effettivamente accaduti e considerato che il proprio calciatore durante il contatto fisico avuto con il Dirigente della Società ospitante si è trovato suo malgrado in tale situazione senza peraltro alcuna intenzione di provocarla.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che durante l’allontanamento del Dirigente della Petriolese, Sig. Martello, e del Travaglini, avvenuta subito dopo, il primo ha ritardato l’uscita dal campo probabilmente nell’intento di attendere il calciatore della squadra ospite con il quale veniva alle mani, immediatamente separati dall’intervento di alcuni calciatori e dirigenti.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
· rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi;
· ritenuto che la condotta del Travaglini, per quanto comprimario all’episodio di violenza, è da ritenersi tuttavia priva di alcuna intenzionalità rispetto alla realizzazione della violenza medesima;
· ritenuto quindi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva riguardo alla partecipazione ed al ruolo svolto dal Travaglini nell’episodio di cui sopra,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A. S. Acquaviva, per l’effetto riducendo la squalifica fino al 15.5.2003 al calciatore Travaglini Luigi;
b) di restituire la tassa reclamo.
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