COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°85 del 12/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEI SIGG. SILVERI ROBERTO, POLONI GIANLUCA, SEBASTIANI MASSIMILIANO E DELLA S.S. MONTOTTONE CALCIO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°85 del 12/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEI SIGG. SILVERI ROBERTO, POLONI GIANLUCA, SEBASTIANI MASSIMILIANO E DELLA S.S. MONTOTTONE CALCIO.
Con nota del 30 aprile 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il primo della violazione dell’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver scontato le squalifiche pubblicate sul C.U. n. 48 del 3 gennaio 2003 del C.R.M.;
- i sigg. Sebastiani e Poloni, dirigenti accompagnatori ufficiali, per avere schierato, rispettivamente in una e nove gare, il ridetto calciatore Silveri in posizione irregolare per squalifica non scontata;
- la Società Montottone Calcio a titolo di responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Con nota del 6 maggio 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del C.G.S..
La riunione fissata per la trattazione del giudizio veniva anticipata da questa Commissione alla data odierna, in accoglimento dell’istanza delle parti deferite.
La Società deferita provvedeva a depositare tempestivamente memoria di difesa con la quale chiedeva il rigetto del deferimento, in quanto infondato ovvero, in subordine, una sanzione esigua, commisurata alla natura e gravità dei fatti, tenuto conto altresì della sua buona fede e del comportamento sempre corretto dalla medesima tenuto.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata il sig. Poloni Gianluca, Presidente della società Montottone Calcio, il sig. Sebastiani Massimiliano, dirigente, e personalmente il sig. Silveri Roberto, riportandosi al contenuto della memoria difensiva già in atti, hanno eccepito la loro completa buona fede asserendo di aver ritenuto che il ridetto calciatore potesse scontare la squalifica per una gara nello stesso periodo in cui scontava una diversa sanzione a tempo, comminatagli dallo stesso Giudice Sportivo nella sua ulteriore e diversa qualifica di allenatore della medesima squadra.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del C.R.M. dai quali è emerso che sul C.U. n. 48 del 3.1.2003 al Silveri furono inflitte, dal competente Giudice Sportivo, la squalifica a tempo fino al 15.1.2003 e la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione;
- rilevato che il ridetto Silveri non ha preso parte alla gara Montottone Calcio – Cossinea, del 12.1.2003, in quanto come detto squalificato a tempo fino al 15.1.2003, mentre ha partecipato alle successive dieci gare, a partire dal 19.1.2003 ed ininterrottamente fino al 23.3.2003, disputate dalla propria squadra nell’ambito del campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”, in posizione irregolare per non avere scontato regolarmente l’ulteriore squalifica per una gara;
- ritenuto di dover dichiarare non luogo a procedere per la posizione del Poloni e del Sebastiani per espressa disposizione dell’art. 42, comma 7, del C.G.S.;
- ritenuta viceversa integrata la fattispecie di responsabilità del calciatore deferito e della Società per l’indebita sua partecipazione alle dieci gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali;
- ritenuto, conformemente alla più recente giurisprudenza della Suprema Commissione, di dover applicare nel caso in esame alla Società la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, non la più grave tra quelle astrattamente applicabili a norma dell’art. 13 del C.G.S., tenuto conto degli elementi dedotti a discolpa dai deferiti e della non particolare gravità dell’elemento soggettivo (C.A.F. C.U. n. 1/C del 4 luglio 2002),
PQM
visti gli artt. 2, 4, 13 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva,
DECIDE
n di infliggere alla Società Montottone Calcio la penalizzazione di nove punti in classifica del campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso;
n di squalificare il calciatore Silveri Roberto per ulteriori due gare effettive.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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