COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. NUOVA CINGOLANA avverso sanzioni merito gara S.S. Sarnano – A.S. Nuova Cingolana, del 13.4.2003 – Campionato Provinciale Juniores – C.U. n. 36 del 16.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. NUOVA CINGOLANA avverso sanzioni merito gara S.S. Sarnano – A.S. Nuova Cingolana, del 13.4.2003 - Campionato Provinciale Juniores - C.U. n. 36 del 16.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava, fra le altre relative al medesimo incontro, la squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Biagini Alessandro ed ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara e l’ammenda di € 200,00. Le decisioni erano prese perché al 40° del 2’ tempo della gara in esame, sul risultato di 1-1, l’arbitro espelleva il giocatore del Sarnano Sig. Massucci Claudio ed il giocatore della Cingolana Sig. Beccacece David per reciproci atti di violenza; i due rientrando negli spogliatoi, tornavano alle mani, spintonandosi e colpendosi con calci; interveniva quindi un altro giocatore della Cingolana sig. Biagini Alessandro che colpiva il Massucci con calci e pugni; a quel punto un signore sconosciuto apriva con la chiave il cancello di acceso al recinto di gioco, vi entrava e colpiva i due giocatori ospiti con calci e pugni ; dopo qualche istante partecipavano alla rissa che si era creata tutti i contendenti; l’arbitro , ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, sanciva la chiusura della stessa e chiedeva tramite cellulare l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, riuscivano a riportare la calma e procedevano alla identificazione dello sconosciuto di cui sopra nella persona del Sig. Corradetti Silvano, presidente della S.S. Sarnano. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Nuova Cingolana sostenendo, anche avanti questa Commissione, che la responsabilità dell’accaduto fosse tutta da ascrivere al comportamento del sig. Corradetti, presidente della S.S. Sarnano, che aveva colpito i due giocatori della squadra avversaria con calci e pugni; la rissa era quindi stata scatenata da tale condotta, mentre il giocatore Biagini era originariamente intervenuto solo per dividere i due giocatori espulsi. La reclamante concludeva chiedendo la riforma della decisione di assegnare partita persa ad entrambe le squadre, la revoca della squalifica al proprio calciatore Biagini, nonché l’annullamento della sanzione dell’ammenda, ritenuta iniqua dato che la rissa e la successiva sospensione definitiva della gara furono causate dalla sola condotta dei tesserati della S.S. Sarnano. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere con assoluta certezza visto i tre calciatori, i due espulsi ed un terzo della società Nuova Cingolana, accapigliarsi nei pressi degli spogliatoi e di aver potuto vedere altrettanto bene l’intervento di un terzo personaggio, poi qualificatosi anche a lui come presidente della società Sarnano, scagliarsi contro i due calciatori della Nuova Cingolana; da qui nasceva una rissa estesa a tutti, atleti e dirigenti delle due società, che lo costringeva a sospendere definitivamente l’incontro. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara rese in istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei giocatori e dirigenti delle due squadre; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad attribuire esclusivamente ad altri il comportamento ascritto anche ai propri tesserati; n ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaio adeguate e che pertanto non possono essere riformate, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Cingolana, per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti; b) di incamerare la tassa reclamo.
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