COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. HELVIA RECINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Chiesanuova, del 12.4.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “E” – C.U. n. 75 del 17.4.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.P. HELVIA RECINA CALCIO avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Chiesanuova, del 12.4.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “E” – C.U. n. 75 del 17.4.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori Tognetti Andrea e Zacconi Mauro, entrambi tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare, rispettivamente con le seguenti motivazioni: “Per aver tentato a fine gara di colpire con calci e pugni un giocatore della squadra avversaria che riusciva a sfuggire rientrando nello spogliatoio e per aver tenuto successivamente un comportamento gravemente intimidatorio fintanto che alcuni propri compagni non lo allontanavano definitivamente“; “Per aver colpito a fine gara con calci e pugni alcuni giocatori avversari, senza peraltro causare conseguenze fisiche”; provvedimento quest’ultimo emesso su segnalazione del Commissario di Campo.
Lo stesso Giudicante comminava altresì alla reclamante l’ammenda di € 300,00 “Per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro, dei giocatori avversari e del Commissario di Campo durante la gara. Per aver inoltre permesso al termine dell’incontro ad alcuni esagitati di avvicinarsi agli spogliatoi per insultare e minacciare l’arbitro ed i componenti della squadra avversaria. L’arrivo della forza pubblica riportava la calma, così che sia l’arbitro che la squadra avversaria potevano allontanarsi dall’impianto sportivo senza ulteriori problemi”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. Helvia Recina asserendo, segnatamente alla sanzione dell’ammenda, che al termine della gara nessun esagitato si avvicinò agli spogliatoi né tanto meno entrò nel recinto di giuoco. Tale circostanza sarebbe avvalorata dal fatto che al triplice fischio finale il proprio Presidente provvide a chiudere con il lucchetto il cancello impedendo così a chicchessia di potersi avvicinare agli spogliatoi o di fare ingresso nel terreno di giuoco, adoperandosi anche, assieme ad altri dirigenti locali, a far rientrare i propri calciatori negli spogliatoi e ad allontanare i tifosi che stazionavano fuori dalla rete di recinzione.
Per ciò che riguarda la squalifica inflitta, per quattro gare, ai calciatori Tognetti e Zacconi, la reclamante ha sostenuto che al termine della gara il Tognetti fu il primo calciatore ad essere costretto, dal suo Presidente, a restare chiuso nello spogliatoio evitando così qualsiasi tipo di contatto, mentre nel caso dell’altro calciatore non risponderebbe al vero che abbia colpito con calci e pugni alcuni giocatori avversari, quanto invece che fosse particolarmente infuriato al termine della gara con il calciatore n. 3 della squadra ospite.
Per quanto sopra, la reclamante concludeva chiedendo la riduzione tanto dell’ammenda che delle squalifiche inflitte ai due calciatori ritenendole spropositate in ragione dei fatti sopra narrati.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al termine della gara in esame una quindicina di sostenitori della squadra locale si avvicinarono alla recinzione ed offesero minacciosamente sia l’arbitro che i giocatori della squadra avversaria, tentando, un paio di loro, di scavalcare la recinzione o comunque accingendosi a farlo, arrampicandosi sulla stessa. Tutto ciò avvenne in ogni caso al di fuori del campo di gioco e della recinzione. Riguardo al comportamento tenuto dal Tognetti, l’arbitro ha confermato la condotta violenta ascrittagli, posta in atto nei confronti di un calciatore avversario, alle conseguenze della quale tuttavia questi riusciva a sottrarsi fuggendo.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
· rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria costituiscono, unitamente al verbale del Commissario di Campo, fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi;
· ritenuto che la condotta ascritta ai calciatori Tognetti e Zacconi non fanno sorgere alcun dubbio in ordine alla natura violenta degli episodi posti in atto e quindi appare equa e proporzionata la sanzione inflitta dal primo Giudice;
· ritenuto viceversa che non sono emerse situazioni di grave pericolo per l’incolumità del direttore di gara, del Commissario di Campo e della squadra ospite, grazie anche alla fattiva collaborazione dei dirigenti locali,
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Helvia Recina Calcio, per l’effetto riducendo l’ammenda ad € 100,00, confermando nel resto i provvedimenti impugnati;
b) di restituire la tassa reclamo.
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