COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA DEL 18/05/2003 T.BUI – C.S.I.DELFINO FANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA DEL 18/05/2003 T.BUI - C.S.I.DELFINO FANO Letto il referto arbitrale con l'allegato supplemento, nonché il rapporto del Commissario di campo dai quali si evince al 25' del secondo tempo,dopo una rissa accesasi tra due giocatori,uno di questi e precisamente il sig. Franceschetti Filippo della Società C.S.I.Delfino Fano,colpiva con un violentissimo pugno al volto il giocatore Massanelli Marco,portiere della Società T.Bui il quale si stava adoperando al fine di sedare la rissa. A seguito del colpo ricevuto il giocatore Massanelli cadeva a terra tramortito,stentando a riprendere conoscenza e rendendo così necessario l'intervento dei militi della Croce Rossa che dopo i primi soccorsi lo trasportavano all'Ospedale di Pesaro. Al momento del fatto di cui sopra la società T,Bui aveva già provveduto ad effettuare le sostituzioni consentite dovendo così portare a termine la gara in inferiorità numerica ed utilizzando quale portiere un giocatore non di ruolo. A seguito di quanto sopra la Società T.Bui presentava reclamo ritualmente preannunciato con il quale veniva a richiedere la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara per aver subito un evidente danno conseguente all'atto di violenza perpetrato in danno di un proprio giocatore estrinsecandosi nel fatto di aver dovuto portare a termine la gara in inferiorità numerica per oltre 20' minuti utilizzando inoltre quale portiere un giocatore non di ruolo. Ritenuto che l'accadimento di cui sopra non rientra tra le specifiche fattispecie di cui all'articolo 12 C.G.S. comma 1),che consentirebbero allo scrivente G.S.di assumere provvedimenti in ordine alla regolarità della gara; P.Q.M. si Decide Di respingere il reclamo proposto dalla Società T.Bui per i motivi di cui sopra,incamerando la relativa tassa; di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo di: T.Bui 0, - C.S.I.Delfino Fano 0; di confermare i provvedimenti disciplinari assunti nel presente C.U.
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