COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. CASTELDEMILIO CALCIO avverso esito gara U.S. Casteldemilio Calcio – G. S. Real Parco Ancona, del 12.5.2003 – Coppa Marche Amatori, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. CASTELDEMILIO CALCIO avverso esito gara U.S. Casteldemilio Calcio – G. S. Real Parco Ancona, del 12.5.2003 – Coppa Marche Amatori, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 2, l’U.S. Casteldemilio Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria è stato schierato il calciatore Damiani Cristyan in posizione irregolare perché tesserato a favore della società Blue Marlin Calcio a Cinque, con la quale ha partecipato al Campionato di serie “D” nella stagione sportiva in corso. Tanto premesso, la reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della squadra avversaria e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; II. esperiti i dovuti accertamenti presso le Segreterie del Comitato Regionale Marche e del Comitato Provinciale di Ancona dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Damiani Cristyan, tesserato a favore della società Blue Marlin Calcio a Cinque a far data dal 31 ottobre 2002, ha effettivamente partecipato nella stagione sportiva in corso al Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”; III. rilevato che le norme regolamentari che disciplinano l’attività amatoriale consentono ai calciatori tesserati federalmente di potervi partecipare se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza e purchè nel corso della stagione non siano stati impiegati dalle rispettive Società in competizioni ufficiali Nazionali, Regionali o Provinciali; IV. rilevato altresì che il ridetto calciatore, in data 28 aprile 2003, ha sottoscritto richiesta di tesseramento al competente Comitato per l’attività amatoriale a favore del G.S. Real Parco Ancona, con ciò ponendo in essere un doppio contemporaneo tesseramento vietato dalla normativa Federale in vigore; V. ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; VI. visti gli artt. 8 e 12, punto 5, lett. a) del C.G.S.; DECIDE I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Casteldemilio Calcio, per l’effetto infliggendo al G.S. Real Parco Ancona la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0, l’ammenda di €. 100,00= ed al calciatore Damiani Cristyan la squalifica per mesi sei; II. di restituire la tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per la trasmissione degli atti al Comitato Provinciale di Ancona per i provvedimenti di competenza relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore Damiani Cristyan.
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