COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1: A.S. EAGLES PAGLIARE per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale “Juniores”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE - SERIE C1: A.S. EAGLES PAGLIARE per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale “Juniores”. Con nota del 7 marzo 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare la Società indicata in epigrafe contestandoLe la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo la stessa contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 nella stagione sportiva in corso. Con nota del 5 maggio 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alla parte a cura dello stesso Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo la parte, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. La Società deferita non esercitava tali facoltà e non compariva all’odierna riunione come sopra fissata. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - visto il C.U. n. 1 del 12.7.2002 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del C.G.S.; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alla Società deferita, PQM in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina all’A.S. Eagles Pagliare la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it