COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1: 99 POSTE MACERATA – A.S. CIVITANOVA – U.S. OSIMO STAZIONE – S.P. GROTTAMMARE 1899 – S.C. SAN SEVERINO MARCHE – RIVIERA DELLE PALME – per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale “Juniores”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE - SERIE C1: 99 POSTE MACERATA – A.S. CIVITANOVA – U.S. OSIMO STAZIONE – S.P. GROTTAMMARE 1899 – S.C. SAN SEVERINO MARCHE – RIVIERA DELLE PALME - per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale “Juniores”. Con nota del 7 marzo 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 nella stagione sportiva in corso. Con nota del 18 aprile 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura dello stesso Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. La Società Calcetto San Severino Marche faceva ritualmente pervenire a questa Commissione una propria memoria difensiva, con la quale, dopo avere esposto i motivi che ne hanno impedito l’attività giovanile, relativamente alla scarsa disponibilità di ragazzi, peraltro attratti anche da altre discipline sportive, chiedeva l’archiviazione dall’addebito ovvero, in subordine, l’irrogazione di una misura sanzionatoria minima. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute la società 99 Poste Macerata e l’A.S. Civitanova. La società 99 Poste Macerata ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti evidenziando l’obiettiva difficoltà di partecipare all’attività giovanile, in quanto molti ragazzi locali, in numero peraltro limitato, sono già tesserati con altre società. L’A.S. Civitanova ha evidenziato proprie difficoltà organizzative societarie, nonchè la carenza di impianti disponibili. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - visto il C.U. n. 1 del 12.7.2002 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del C.G.S.; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite S.P. Grottammare 1899, U.S. Osimo Stazione e Riviera elle Palme; - ritenuta la fondatezza delle argomentazioni addotte dalle società A.S. Civitanova, 99 Poste Macerata e S.C. San Severino Marche in merito alle asserite obiettive difficoltà relative all’organizzazione dell’attività giovanile obbligatoria, la cui responsabilità pertanto deve essere attenuata, PQM in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - 99 Poste Macerata, A.S. Civitanova e S.C. San Severino Marche la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna; - S.P. Grottammare, U.S. Osimo Stazione e Rivera delle Palme la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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