COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE: A.C. CANDELARA ED U.S. CASCINARE per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale“Juniores”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE:
A.C. CANDELARA ED U.S. CASCINARE
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale“Juniores”.
Con nota del 7 marzo 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” nella stagione sportiva in corso.
Con nota del 18 aprile 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni.
All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute entrambe le Società deferite.
L’A.C. Candelara ha chiesto il proscioglimento asserendo che dalla stagione sportiva 2000/2001 l’attività del proprio settore giovanile è svolta in collaborazione con la U.P. Arzilla.
L’U.S. Cascinare ha fatto presente di operare in una frazione che conta appena novecento abitanti e di non avere “numericamente” la possibilità di un settore giovanile proprio, ma di avere stretto, per questo, rapporti di collaborazione con la Società Elpidiense Calcio.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- visto il C.U. n. 1 del 12.7.2002 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del C.G.S.;
- ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite, le quali hanno solo parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe.
PQM
in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina all’U.S. Cascinare ed all’A.C. Candelara la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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