COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. LOTTI VITTORIO avverso sanzioni merito gara Olimpia Macerata Feltria – S. Orso Centinarola, del 18.4.2003 – Campionato Juniores Provinciale, girone “A” – C.U. N. 37 del 30.4.2003 – Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. LOTTI VITTORIO avverso sanzioni merito gara Olimpia Macerata Feltria – S. Orso Centinarola, del 18.4.2003 – Campionato Juniores Provinciale, girone “A” – C.U. N. 37 del 30.4.2003 – Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Lotti Vittorio, tesserato per la società Olimpia Macerata Feltria, nell’occasione assistente di parte dell’arbitro, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 “per aver colpito con la bandierina nell’occhio il direttore di gara, procurandogli lacrimazione e sanguinamento tanto da determinare l’impossibilità di continuare la direzione della gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il Sig. Lotti Vittorio, il quale asseriva che il proprio comportamento non era stato di gravità tale da giustificare una squalifica di siffatta portata. Infatti, il reclamante, pur ammettendo di aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, sosteneva di non aver raggiunto con la bandierina l’occhio del direttore di gara, semmai di averla appoggiata sulla spalla o sulla testa di questi senza peraltro procurargli alcun danno fisico ai fini del proseguimento della gara. Per quanto sopra, il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento del periodo di squalifica inflitto ritenendo che quanto addebitatogli non rispondesse, a suo giudizio, al reale accadimento dei fatti. Alla richiesta audizione, il reclamante contestava l’attendibilità del rapporto arbitrale, ammettendo di aver protestato vivacemente al momento dell’espulsione, ma che in tale circostanza si era limitato ad appoggiare la bandierina sulla guancia destra del direttore di gara, invitandolo a fare da solo. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Lotti, a seguito di un’espulsione decretata per insulti nei confronti di un dirigente della società Olimpia Macerata Feltria, gli si avvicinava rivolgendogli prima pesanti insulti e minacce e poi infilandogli la bandierina nell’occhio destro, procurandogli forte dolore ed un piccolo taglio al sopracciglio, costringendolo quindi ad interrompere la direzione della gara. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; · rilevato che i fatti verificatisi nel corso della gara in esame emergono in modo inequivoco dagli atti ufficiali di gara, i quali sono stati puntualmente confermati dall’arbitro nelle successive dichiarazioni rese innanzi a questa Commissione; · rilevato che le modalità del gesto posto in essere dal Lotti, contrariamente a quanto asserito dallo stesso, non consentono dubbi circa la sua volontarietà; · ritenuto di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, la richiesta del reclamante di riduzione della squalifica, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, tenendo conto del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto isolato e frutto di improvviso impulso; PQM in parziale riforma della decisione impugnata, accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Lotti Vittorio, per l’effetto riducendogli la squalifica al 30 settembre 2006 ed ordina la restituzione della relativa tassa. a) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it