COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CA-SP CALCIO avverso sanzioni merito gara Agraria Club – Ca-Sp Calcio, del 11.5.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “C” – gara play – off – C.U. n. 42 del 14.5. 2003 Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CA-SP CALCIO avverso sanzioni merito gara Agraria Club – Ca-Sp Calcio, del 11.5.2003 - Campionato di Terza Categoria, girone “C” – gara play - off - C.U. n. 42 del 14.5. 2003 Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale Ascoli Piceno comminava al calciatore Forlani Massimiliano la squalifica fino al 31.12.2003, perché: ”dopo che il direttore di gara aveva convalidato un goal agli avversari, andava incontro allo stesso gridandogli frasi ingiuriose e, nel contempo, lo colpiva con una spinta al torace senza provocargli dolore”; e al giocatore Vannicola Gianni: “Perché a seguito di una decisione contraria alla sua squadra urlava nei confronti dell’arbitro frasi ingiuriose. Dopo il provvedimento disciplinare tornava indietro colpendo l’arbitro con una spinta”. Avverso tali decisioni venivano ritualmente proposti due distinti reclami dalla Società di appartenenza dei due giocatori, l’uno per il Forlani e l’altro per il Vannicola. Asseriva la reclamante che il Forlani, nell’occasione, protestava con il direttore di gara chiedendogli spiegazioni in merito ad un sua decisione, ma senza proferire frasi ingiuriose e senza colpirlo: questi si limitava ad appoggiarsi a lui, spostandolo lievemente. Sosteneva altresì che la sanzione appariva sproporzionata al fatto e quindi eccessiva. Le medesime motivazioni venivano addotte in merito alla posizione del Vannicola. Alla richiesta audizione, la Società specificava che entrambi i giocatori, dopo l’avvenuta espulsione, si erano allontanati dal campo senza reiterare le proteste e sottolineava che dopo l’accaduto entrambi si erano detti molto dispiaciuti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che entrambi i giocatori, dopo le sue decisioni, ebbero a spingerlo facendolo indietreggiare appena e che la condotta del Vannicola si verificò dopo che un compagno di squadra gli fece notare di essere stato espulso. Il Forlani invece gli si avvicinò protestando e spingendolo nel contempo. LA COMMISSIONE n letti i reclami ed esaminati gli atti ufficiali; n disposta preliminarmente la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità di entrambi i calciatori; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuto comunque, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, di dover accogliere la richiesta della reclamante di riduzione della squalifica, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata; n ritenuto altresì che vadano differenziate le due condotte dei calciatori valutando come più grave quella del Vannicola che ebbe a colpire il direttore di gara dopo la sua espulsione, mentre il Forlani ebbe a spingerlo nell’ambito di una protesta decisamente smodata, PQM - in parziale riforma delle decisione impugnate, accoglie i reclami come sopra proposti dalla S.S. Ca-Sp Calcio e qui riuniti, riducendo la squalifica del calciatore Vannicola Gianni al 30 novembre 2003 e quella del calciatore Forlani Massimiliano al 30 ottobre 2003; - ordina restituirsi le tasse reclamo.
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