COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Camerino – Palombina Vecchia, del 17.5.2003 – Semifinale del Campionato Provinciale “Juniores” – C.U. n. 42 del 21.5.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Camerino - Palombina Vecchia, del 17.5.2003 – Semifinale del Campionato Provinciale “Juniores” – C.U. n. 42 del 21.5.2003 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cremonesi Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti del direttore di gara. A gioco fermo dava una spinta alle spalle all’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.R.A.L. Palombina Vecchia, asserendo che il gesto compiuto dal proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, per quanto deprecabile, fosse tuttavia privo di contenuti di violenza. Infatti, la reclamante sostiene che pur avendo il proprio calciatore toccato con le mani da tergo le spalle dell’arbitro, ciò è avvenuto in maniera assolutamente non violenta al punto da non provocare alcun sbilanciamento allo stesso direttore di gara. Per quanto sopra, la ricorrente concludeva chiedendo di riesaminare il provvedimento disciplinare emesso dal primo Giudice ritenendo eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato rispetto a quanto accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che in occasione della realizzazione del terzo goal ad opera del Camerano, alcuni giocatori del Palombina si indirizzavano verso la sua persona per protestare su un presunto fuorigioco. Una volta attorniato da alcuni di essi, il portiere del Palombina, identificato nel Cremonesi, lo spingeva alle spalle senza comunque farlo cadere. Il direttore di gara, ha altresì precisato che nella spinta ricevuta dal Cremonesi non vi era alcuna intenzione di fare del male, escludendo pertanto con assoluta certezza qualsivoglia contenuto violento del gesto con il quale il calciatore piuttosto intendeva manifestare la propria contrarietà alla decisione adottata. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; - ritenuto, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che il gesto compiuto dal Cremonesi sia certamente privo di contenuti di violenza e che pertanto la sua condotta debba essere riconsiderata e giudicata in assenza di tale elemento; - ritenuto quindi che il comportamento ascritto al Cremonesi debba essere ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, PQM - accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società C.R.A.L. Palombina Vecchia per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Cremonesi Alessandro a cinque giornate di gara; - ordina restituirsi la tassa reclamo.
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