COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°97 del 26/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Cluentina Calcio – Nuova Morrovalle, del 24.05.2003 – Play-off Campionato di Terza Categoria, girone “G” – C.U. n. 42 del 28.05.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°97 del 26/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. CLUENTINA CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Cluentina Calcio – Nuova Morrovalle, del 24.05.2003 – Play-off Campionato di Terza Categoria, girone “G” – C.U. n. 42 del 28.05.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Neamtu Nicolae Daniele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2004 “perché a fine gara prendeva l’arbitro per il braccio sinistro procurandogli delle abrasioni costringendolo a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Cluentina Calcio asserendo che, nell’occasione, a fine gara, il proprio tesserato non aveva alcuna intenzione di ledere l’integrità fisica dell’arbitro, ma che lo stesso intendeva solamente trattenerlo per chiedergli delle spiegazioni in merito ad alcune sue decisioni tecniche assunte durante l’incontro.
Le involontarie abrasioni al braccio furono in realtà causate, a dire della reclamante, non dalla violenza della trattenuta, ma bensì dal movimento repentino ed energico con il quale il direttore di gara si divincolò dalla presa.
La medesima reclamante, rilevata l’importanza della pratica sportiva in relazione all’integrazione sociale dei ragazzi stranieri presenti nel nostro territorio, concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine della gara in esame, il Neamtu lo afferrò per un braccio per fermarlo e di essersi pertanto divincolato da tale presa, strattonando il braccio e tirandolo via, riportando dei graffi al braccio medesimo.
LA COMMISSIONE
I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
II. ritenuto che, da una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva in relazione all’obiettiva gravità del gesto contestato,
PQM
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Cluentina Calcio, riduce la squalifica comminata al calciatore Neamtu Nicolae Daniele al 31 dicembre 2003 ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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