COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PINGUINO PESARO avverso decisione merito gara A.S. Vallesina – Pol. Pinguino, del 21.6.2003 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – titolo Regionale – C.U. n. 97 del 26.6.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PINGUINO PESARO avverso decisione merito gara A.S. Vallesina – Pol. Pinguino, del 21.6.2003 - Campionato Provinciale Calcio a Cinque – titolo Regionale – C.U. n. 97 del 26.6.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa della gara in esame, comminava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della medesima gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Pinguino Pesaro chiedendo la ripetizione della gara per l’assenza assoluta di informazioni in merito alla disputa della stessa. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; - rilevato che il calendario della manifestazione in esame è stato pubblicato sul C.U. n. 91 del 29 maggio 2003, dal Comitato Regionale Marche, nell’ambito dei poteri attribuitigli dalle norme Federali vigenti in materia; - ritenuto che l’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; - rilevato peraltro che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione, P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pinguino Pesaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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