COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO PORTO S. ELPIDIO avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Fabriano, del 11.6.2003 – Torneo Marche 2000 – C.U. n. 96 del 19.6.2003.

REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO PORTO S. ELPIDIO avverso sanzioni merito gara Porto S. Elpidio – Fabriano, del 11.6.2003 – Torneo Marche 2000 – C.U. n. 96 del 19.6.2003. Il Giudice Sportivo presso il C.R.M. con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Panunti Massimiliano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2003 “per comportamento gravemente offensivo, minaccioso ed intimidatorio nei confronti della terna arbitrale a fine gara, in tale frangente si avvicinava al direttore di gara spintonandolo leggermente con una mano al petto senza peraltro causare alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcio Porto S. Elpidio chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Asseriva la reclamante che il proprio calciatore nell’occasione protestò nei confronti della terna arbitrale solo verbalmente, finendo a contatto con il direttore di gara in maniera del tutto occasionale ed involontaria, sospinto dalla ressa venutasi a creare nel frangente. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che il Panunti a fine gara offendeva e minacciava l’Assistente Ufficiale, per cui il direttore di gara gli si avvicinava per identificarlo e per farlo desistere dal suo atteggiamento: nell’occasione lo stesso calciatore insultava l’arbitro, lo minacciava e con una mano gli dava una leggera spinta sul petto per respingerlo o mandarlo via, senza comunque che nel gesto vi fosse qualsivoglia contenuto violento. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Panunti, sia pur deprecabile, vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva, P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Calcio Porto S. Elpidio, per l’effetto riducendo la squalifica, inflitta al calciatore Panunti Massimiliano, al 31 agosto 2003 ed ordina restituirsi la tassa reclamo.
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