COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°102 del 29/06/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. PIANDIMELETO avverso sanzioni merito gara A.C. Piandimeleto– Laurentina, del 16.5.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Play-out – Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°102 del 29/06/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. PIANDIMELETO avverso sanzioni merito gara A.C. Piandimeleto– Laurentina, del 16.5.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Play-out - Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 all’A.C. Piandimeleto “per essere, a fine gara, numerosi facinorosi, dopo aver oltrepassato la recinzione del terreno di gioco, accorsi verso la terna arbitrale con fare gravemente minaccioso ed intimidatorio. In tale frangente due esagitati colpivano l'arbitro al volto con due pugni che procuravano forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso e lesioni personali come da referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro, dove veniva diagnosticato trauma contusivo del piramide nasale da percosse con una prognosi clinica di gg. 10. Per aver inoltre, in tale frangente, uno sconosciuto lanciato all'indirizzo del Commissario di Campo un oggetto che lo colpiva alla spalla, senza procurare conseguenze fisiche. Per aver alcuni propri sostenitori danneggiato gravemente l'autovettura dell'arbitro, che, a seguito di detti danneggiamenti, doveva essere trasportata presso un'autofficina locale con il carro attrezzi. Per aver alcuni sconosciuti sottratto dall'autovettura del direttore di gara, che aveva i vetri frantumati, alcuni oggetti personali sia dell'arbitro che di un suo assistente, tra cui un portafoglio contenente 150,00 Euro, carta di credito, bancomat, documenti personali; un paio di occhiali da vista poi ritrovati completamente frantumati, un giaccone poi ritrovato e riconsegnato dalle Forze dell'Ordine e le chiavi di casa dell'arbitro e dell'autovettura di un A. A.. Per aver costretto la terna arbitrale ad allontanarsi dall'impianto sportivo, a mezzo di un taxi, scortata dalle Forze dell'Ordine dopo circa due ore dal termine della gara. Per aver infine alcuni esagitati a bordo di autovetture inseguito la terna arbitrale che si allontanava scortata fintanto che l'intervento dei carabinieri faceva desistere gli scalmanati dall'inseguimento. Si fa obbligo alla società di risarcire i danni subiti dalla terna arbitrale che verranno liquidati in conformità alle vigenti normative dal C.R.M.”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Piandimeleto chiedendo una riduzione della sanzione comminatale, ritenuta eccessivamente punitiva. La reclamante, pur stigmatizzando e condannando il comportamento di alcuni sostenitori locali, asseriva che i propri dirigenti, nell’occasione, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro, si prodigarono in ogni maniera per far allontanare i due o tre facinorosi che erano entrati all’interno del terreno di gara scavalcando il recinto. A dire della reclamante, il giaccone e parte degli oggetti in esso contenuti, vennero consegnati alla terna arbitrale dalle Forze dell’Ordine, ma recuperati grazie al determinante ausilio dei propri dirigenti. Così il taxi con il quale la terna raggiunse Mercatale di Sassocorvaro, fu messo a disposizione dall’A.C. Piandimeleto, che si prodigò in tutto e per tutto per poterne salvaguardare l’incolumità, escludendo altresì che vi sia stato un inseguimento da parte delle persone presenti al campo. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti e per meglio chiarire in contraddittorio, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, di essere ascoltata e di sentire il proprio addetto all’arbitro. Alla richiesta audizione, la medesima Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, nel confermare i fatti ascritti ai sostenitori locali, ha precisato che i dirigenti dell’odierna reclamante non impedirono né l’aggressione subita né il tentativo di alcuni facinorosi di sfondare la porta dello spogliatoio della terna arbitrale. 1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria della reclamante inerente l’audizione testimoniale, in quanto non consentita dalle norme Federali in materia; · ritenuti provati i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva; · ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti contestati ai propri sostenitori ai sensi dell’art. 9 del citato C.G.S.; · ritenuto pertanto che la sanzione impugnata non possa essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A. C. Piandimeleto, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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