COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso esito gara Cingoli Calcio – S.S. Piano San Lazzaro, del 13.9.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso esito gara Cingoli Calcio – S.S. Piano San Lazzaro, del 13.9.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, la S.S. Piano San Lazzaro ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pantalone Giorgio, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 91 del 29.5.2003 del CRM, allorché lo stesso militava nella S.S. Portorecanati. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Pantalone Giorgio risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso era tesserato a favore della Società Portorecanati, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 91 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Piano San Lazzaro, per l’effetto infliggendo alla Società Cingoli Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Pantalone Giorgio la squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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