COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. MATELICA avverso sanzioni merito gara S. Pol. Passatempese – S.S. Matelica, del 14.9.2003 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 17 del 18.9.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 02/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. MATELICA avverso sanzioni merito gara S. Pol. Passatempese – S.S. Matelica, del 14.9.2003 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 17 del 18.9.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Polizzi Gianmarco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, “per aver strattonato per la divisa il Direttore di gara in segno di protesta venendo subito allontanato dal proprio capitano”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Matelica asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione, in realtà, come peraltro esattamente refertato dal direttore di gara, fu “calmato” dal proprio capitano e non “allontanato”, come viceversa motivato nel provvedimento impugnato, senza porre in essere alcun atteggiamento ostile nei confronti dell’arbitro, neanche dopo l’espulsione, ritenuta “affrettata”, in quanto il calciatore intendeva solamente portare il direttore di gara a colloquio con il suo assistente, affinché quest’ultimo lo potesse ragguagliare sulla esatta dinamica dei fatti accaduti in precedenza tra un suo compagno di squadra ed i componenti della panchina avversaria. La medesima reclamante concludeva chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, una congrua riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice al proprio tesserato. Alla richiesta audizione, la medesima reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Polizzi in effetti lo ha preso per la maglia al fine di protestare per la espulsione del compagno, escludendo sia contenuti violenti sia che ciò sia avvenuto al solo fine di attirare la sua attenzione. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato, alla luce delle risultanze istruttorie, che le modalità della condotta ascritta al Polizzi non fanno sorgere alcun dubbio circa la natura di smodata protesta della stessa, escludendone qualsivoglia contenuto di violenza e che la medesima sia stata posta in essere al solo fine di richiamare l’attenzione dell’arbitro; n ritenuto, in ossequio ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo organo giudicante in casi simili, che si debba aderire alla richiesta di riduzione della sanzione impugnata, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Matelica, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Polizzi Gianmarco ed ordina restituirsi la tassa reclamo.
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