COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 16/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara G.S. Capolinea 2000 – S.S. Vis Stella, del 27.9.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 16/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara G.S. Capolinea 2000 – S.S. Vis Stella, del 27.9.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, la S.S. Vis Stella ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Farace Gianni, in posizione irregolare in quanto squalificato, e chiedendo, in applicazione della normativa di cui all’art. 12, comma 1 e comma 5 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva vigente, l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Farace Gianni risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 40 del 30 aprile 2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Vis Stella, per l’effetto infliggendo al G.S. Capolinea 2000 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Farace Gianni la squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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