COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS ANCONA avverso sanzioni merito gara DLF Dinamis C5 – C.U.S. Ancona C5, del 4.10.2003 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C2, girone “B” – C.U. n. 23 del 9.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS ANCONA avverso sanzioni merito gara DLF Dinamis C5 – C.U.S. Ancona C5, del 4.10.2003 - Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C2, girone “B” - C.U. n. 23 del 9.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Giacani Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, perchè “espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento si spintonava ripetutamente con un giocatore avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il C.U.S. Ancona, invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione impugnata, assumendo l’erroneità della decisione impugnata in quanto il proprio tesserato non fu espulso dal direttore di gara per un fallo di gioco, ma solamente per le susseguenti scorrettezze con un avversario, a sua volta espulso con la stessa motivazione e squalificato con sole due giornate di gara. Asseriva altresì la reclamante che le scorrettezze, motivo della duplice espulsione, in realtà furono semplici spinte, prive di violenza. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Giacani, nell’occasione, dapprima scagliò con violenza il pallone contro il portiere avversario, colpendolo in pieno petto e poi venne alle mani con un altro avversario. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Giacani, in ordine ad entrambi i gesti ascrittigli; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare il comportamento del proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non possa essere riformata, PQM respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa addebitandola sul conto della Società reclamante.
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