COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. LIVINI LICIO avverso sanzioni merito gara A.C. Azzurra Tirassegno – U.S. Ortezzanese, del 20.09.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G”- C.U. n. 20 del 25.09.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. LIVINI LICIO avverso sanzioni merito gara A.C. Azzurra Tirassegno – U.S. Ortezzanese, del 20.09.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G”- C.U. n. 20 del 25.09.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com.Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Livini Licio, presidente dell’A.C. Azzurra Tirassegno Fermo, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2003, “per essere entrato abusivamente sul terreno di gioco per protestare spintonando leggermente il direttore di gara ed insultandolo”. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo il sig. Livini Licio, contestando gli addebiti ed asserendo di aver fatto ingresso sul terreno di gioco in occasione di un pugno al viso ricevuto da un proprio giocatore, di averlo fatto per soccorrere quest’ ultimo che si trovava riverso a terra ed anche per sedare gli animi dei giocatori delle due squadre dei quali molti erano venuti alle mani. Sosteneva altresì di non essere stato l’unico ad entrare in campo senza autorizzazione ed anche, comunque, di essersi rivolto al direttore di gara protestando vivacemente, ma negava di averlo spinto o di avergli fatto cadere i cartellini. Concludeva chiedendo, in via principale, la revoca della squalifica impugnata per infondatezza nel merito; in via gradata, una riduzione della medesima sanzione, ritenuta comunque sproporzionata e rapportandola alla diversa ricostruzione dei fatti in esame. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha escluso qualsivoglia contenuto di violenza nel comportamento del Livini, da qualificare essenzialmente in smodata protesta. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il fatto debba essere ricondotto nell’ambito di una protesta che, pur se eccessiva, è risultata tuttavia priva di qualsiasi connotato di violenza nei confronti del direttore di gara; n ritenuto quindi che il comportamento del Livini vada ridimensionato e che, anche sulla scorta dei parametri sanzionatori seguiti da questo Organo Giudicante, si debba aderire alla richiesta del reclamante di riduzione della sanzione impugnata, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Livini Licio, per l’effetto riducendogli la squalifica al 20 novembre 2003 ed ordina la restituzione della tassa versata.
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