COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Sporting Club Acquaviva – F.C. Montalto, del 5.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G“ – C.U. n. 23 del 9.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Sporting Club Acquaviva – F.C. Montalto, del 5.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G“ – C.U. n. 23 del 9.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pignati Amedeo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per aver reagito a degli insulti rivolti dall’assistente di parte dell’arbitro colpendolo con uno schiaffo, che peraltro non provocava alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Montalto assumendo che, nell’occasione, il proprio tesserato reagì colpendo l’assistente di parte della squadra avversaria, il quale precedentemente lo aveva insultato e colpito a sua volta con uno schiaffo. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane comunque l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato, com’è noto, che il rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; - ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Montalto, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Pignati Amedeo a quattro giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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