COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. RECANATESE avverso sanzioni merito gara U.S. Recanatese – Caldarola, del 4.10.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – C.U. n. 23 del 9.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 23/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. RECANATESE avverso sanzioni merito gara U.S. Recanatese – Caldarola, del 4.10.2003 - Campionato Regionale Juniores, girone “C” - C.U. n. 23 del 9.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Boukal Tahar, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare, perchè “espulso per fallo di gioco, colpiva il giocatore avversario a terra con un forte calcio costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Recanatese, invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione inflittagli, ritenendola eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti accaduti, asserendo che lo stesso, in un momento di nervosismo e di concitazione di una fase di gioco, essendo stato più volte fatto oggetto di fallosi interventi e di dichiarazioni razziste sulla sua nazionalità da parte di alcuni giocatori avversari, colpiva involontariamente un avversario a terra, in possesso di palla, privo di ogni intenzione di fare male o provocare dolore o danni fisici. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Boukal Tahar ha volontariamente posto in essere i comportamenti ascrittigli, consistiti nell’aver colpito un avversario violentemente dapprima ad una spalla con un pugno e poi allo stomaco con un forte calcio. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Boukal Tahar; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a giustificare il comportamento ascritto al proprio tesserato, non essendo state peraltro suffragate da alcun riscontro obiettivo; n ritenuto che la condotta del calciatore Boukal Tahar vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro comminata dal primo Giudice nel minimo edittale, PQM respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Recanatese, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa addebitandola sul conto della Società reclamante.
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