COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria GARA DEL 12/10/2003 PONTERIO – S.COSTANZO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria GARA DEL 12/10/2003 PONTERIO - S.COSTANZO -a scioglimento della riserva di cui al C.U.n.25 del 16/10/2003;letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto è stata dal direttore di gara definitivamente sospesa al nono minuto del 2° tempo a seguito di atti di violenza subiti dallo stesso da dirigenti della Società S.Costanzo; sentito verbalmente l'arbitro e letto il supplemento di referto inviato a codesto Organo di Giustizia Sportiva con il quale lo stesso conferma integralmente i fatti così come accaduti e già descritti nelle motivazioni di cui ai provvedimenti disciplinari asssunti nel C.U. n.25 del 16/10/2003, precisando altresì che nel frangente in cui stava provvedendo ad assumere la decisione di espellere due giocatori della Società S.Costanzo, potendo così continuare la gara, gli veniva impedito di mostrare il cartellino rosso poichè l'assistente della Società S.Costanzo gli bloccava con violenza la mano per di più minacciandolo. A quel punto l'arbitro, stante l'impossibilità di poter continuare la gara, ritenendo non sussistessero più le condizioni oggettive di serenità e sicurezza necessarie per il regolare proseguimento della gara, riteneva di dover sospendere definitivamente l'incontro. Letto il reclamo,ritualmente preannunciato,dalla Società S.Costanzo, con il quale la stessa chiede la ripetizione della gara in oggetto in quanto, ritiene la reclamante,che l'arbitro non doveva sospendere la gara non sussistendone ragioni di pregiudizio dell'incolumità dello stesso Considerato che, dalla lettura degli atti ufficiali e da quanto riferito allo scrivente Giudice Sportivo dall'arbitro, quest'ultimo risulta essere stato impossibilitato, a causa di un atto di violenza perpetrato in suo danno da un dirigente della società S.Costanzo, ad assumere i provvedimenti disciplinari necessari per la regolare prosecuzione della gara. Tale impossibilità ha comportato una oggettiva situazione di pericolo per l'incolumità dell'arbitro impedendo allo stesso di poter proseguire nella direzione della gara con il giusto stato d'animo e con la necessaria serenità. Per tutto quanto sopra detto, appare evidente come il direttore di gara, pur tentando di porre in essere quanto di sua competenza(nel caso di specie, espulsione di due giocatori rei di comportamenti violenti e non regolamentari), sia stato impossibilitato a tanto per ulteriori e successivi atti intimidatori e di violenza perpetrati in suo danno. P.Q.M. si decide: di respingere il reclamo presentato dalla Società S.Costanzo, incameramdo la relativa tassa; di assegnare partita vinta alla Società Ponte Rio con il risultato di Ponte Rio 3- S.Costanzo 0; di confermare tutti i provvedimenti disciplinari assunti in merito alla gara in oggetto e pubblicati sul C.U.n.25 del 16/10/2003. c
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