COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. FALCONARESE avverso decisioni merito gara A.S. Falconarese – C.R.A.L. Angelini, del 27.9.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 11 dell’8. 10.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. FALCONARESE avverso decisioni merito gara A.S. Falconarese – C.R.A.L. Angelini, del 27.9.2003 - Campionato Provinciale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 11 dell’8. 10.2003 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla A.S. Falconarese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 per avere, nella gara in esame, effettuato un numero di sostituzioni superiore a quello consentito dalle vigenti norme Federali in materia. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S. Falconarese, la quale, rilevando l’inammissibilità per difetto di sottoscrizione e tardività del gravame proposto dalla controparte al Giudice di primo grado, ne chiedeva l’annullamento. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento; n rilevato che il ricorso in prima istanza proposto dalla società C.R.A.L. Angelini al Giudice Sportivo, sia pur tempestivo, tuttavia risulta privo di sottoscrizione e quindi deve ritenersi giuridicamente inesistente; n ritenuta pertanto l’inammissibilità del gravame in prima istanza; n visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, PQM in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Falconarese, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 a 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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