COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SERVIGLIANO CALCIO avverso decisioni merito gara non disputata S.S. Servigliano Calcio – Pol. Grottese, del 28.9.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” – Com. Uff. n. 10 del 1.10.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SERVIGLIANO CALCIO avverso decisioni merito gara non disputata S.S. Servigliano Calcio – Pol. Grottese, del 28.9.2003 - Campionato Provinciale Juniores, girone “F” - Com. Uff. n. 10 del 1.10.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, provvedendo sulla mancata effettuazione dell’incontro in esame, comminava alla S.S. Servigliano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 52,00, per essersi la stessa ”rifiutata di scendere in campo per blackout, visto che la gara, fissata in calendario alle ore 16,00, poteva essere giocata regolarmente in quanto non esisteva alcun problema di illuminazione del campo” di gioco. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Servigliano Calcio, asserendo che, nell’occasione, la propria squadra non scese in campo soltanto per aderire alla proposta in tal senso avanzata dal direttore di gara, avendo lo stesso constatato che non vi erano le condizioni ottimali per disputare l’incontro in programma, a causa dell’assenza assoluta di acqua nell’impianto idrico degli spogliatoi del campo di gioco, alimentato da autoclave, derivante dall’improvviso blackout nazionale di energia elettrica. La reclamante, escludendo proprie responsabilità in ordine all’accaduto, concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata delibera e, conseguentemente, la ripetizione della gara in esame. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali e relativi allegati; n rilevato che l’art. 54 delle N.O.I.F. prescrive che le squadre devono presentarsi in campo all’orario fissato per l’inizio della gara e che, in caso di ritardo, l’arbitro deve attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco; n rilevato che nella fattispecie che ci occupa il direttore di gara ha abbandonato l’impianto di gioco, come da lui stesso dichiarato nella espletata istruttoria, alle ore 16,30 circa; n rilevato che, essendo la gara fissata per le ore 16,00, l’arbitro avrebbe dovuto attendere fino alle ore 16,45, che la S.S. Servigliano Calcio, non pronta alle ore 16,00, si presentasse o meno in campo; n rilevato altresì che le disposizioni contenute nelle N.O.I.F. della F.I.G.C. non prevedono che una squadra o una società possano preventivamente rinunciare alla gara dichiarandolo all’arbitro, il quale, a sua volta, non può sottrarsi all’obbligo di constatare la rinuncia alla disputa dell’incontro solo al termine del tempo concesso alla squadra per presentarsi in campo, PQM IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO COME SOPRA PROPOSTO DALLA S.S. SERVIGLIANO CALCIO, ANNULLA L’IMPUGNATA DELIBERA, DANDO ALTRESÌ MANDATO AL COMITATO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER IL RECUPERO DELLA GARA IN ESAME. Dispone la restituzione della tassa versata.
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