COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL LAURENTINA CALCIO A 5 avverso esito gara Forum Calcetto – A.S. Real Laurentina, del 10.10.2003 – Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°27 del 30/10/2003– pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. REAL LAURENTINA CALCIO A 5 avverso esito gara Forum Calcetto – A.S. Real Laurentina, del 10.10.2003 - Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 9 a 1, l’A. S. Real Laurentina Calcio a 5 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Battistelli Gianluca, in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata di gara come risultante dal Com. Uff. n. 40 del 21 maggio 2003 del Comitato Provinciale di Pesaro.
Concludeva la reclamante chiedendo, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n esperiti i dovuti accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Battistelli Gianluca risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 40 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;
n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva,
PQM
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Real Laurentina Calcio a 5, per l’effetto infliggendo alla società Forum Calcetto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 6 ed al calciatore Battistelli Ganluca la squalifica per ulteriori giorni quindici.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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