COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara A.S. Montesanto – Abbadiense, del 18.10.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com. Uff. n. 15 del 22.10.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 06/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara A.S. Montesanto - Abbadiense, del 18.10.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com. Uff. n. 15 del 22.10.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata in relazione agli episodi verifiatisi in occasione della partita indicata in epigrafe, comminava all’A.S. Montesanto Calcio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 “per essere alcuni sostenitori, durante la gara, entrati nello spazio antistante gli spogliatoi, uno dei quali insultava ripetutamente l’arbitro”.
Il Giudice infliggeva altresì la sanzione dell’inibizione sino al 16 novembre 2003 al dirigente Savoretti Umberto, nell’occasione addetto all’arbitro, per avere permesso quanto sopra contestato.
Avverso tali decisioni ha proposto reclamo l’A.S. Montesanto Calcio chiedendone l’annullamento, adducendo l’impossibilità dei propri dirigenti di intervenire nei confronti del pubblico per la presenza, nell’impianto sportivo utilizzato, di spazi esterni aperti al passaggio di pedoni ed autoveicoli.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
- rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso l’inibizione del dirigente Savoretti Umberto ai sensi dell’art. 41, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto trattasi di inibizione inferiore ad un mese;
- visto l’art. 9 del citato C.G.S.;
- ritenuta la responsabilità della Società in ordine alle violazioni ascritteLe;
- ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante, tenuto conto della categoria di appartenenza,
PQM
- dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Montesanto Calcio in merito alla sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Savoretti Umberto;
- lo accoglie per la parte relativa alla sanzione dell’ammenda, per l’effetto riducendola ad € 50,00 (cinquanta).
Dispone la restituzione della tassa versata.
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