COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria GARA DEL 26/10/2003 OSIMO 99 – SANGIORGESE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria GARA DEL 26/10/2003 OSIMO 99 - SANGIORGESE A scioglimento della riserva di cui al C.U.27 del 25/10/2003; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Sangiorgese con la quale la stessa viene a richiedere nell'ordine:1)che la Società Osimo 99 venga sanzionata con una ammenda di almeno euro 52,00,2)che venga assegnata partita vinta alla reclamante ai sensi dell'art.12 comma 5 C.G.S.ovvero in subordine la ripetizione della gara. Deduce la reclamante che dalla lettura della distinta avversaria non risultava la presenza obbligatoria di un calciatore nato dal 1/1/1982 cosi come disposto dal C.U.1/39 del 14/07/2003 del Comitato Regionale Marche tanto da indurla a presentare prima preannuncio di reclamo e poi il susseguente reclamo. La ridetta ricorrente però,contraddittoriamente,riconosce che il calciatore dell'Osimo 99 sig. Pesaresi Diego pur venendo indicato erroneamente in distinta con la data di nascita 24/10/1975 è effettivamente nato il 24/10/1985; Visto il referto arbitrale da cui si evince che effettivamente l'Osimo 99 ha schierato regolarmente il calciatore nato dal 1/1/1982 avendo il direttore di gara accertato,al termine dell'incontro,la effettiva data di nascita del calciatore Pesaresi Diego (24/10/1985). Ritenuto pertanto che non vi siano gli estremi per reputare non regolare la gara in oggetto,pur prendendo atto dell'erronea compilazione della distinta da parte della Società Osimo 99: P.Q.M.; si decide di respingere il reclamo proposto dalla Società Sangiorgese e di incamerare la relativa tassa; di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo: Osimo 99: 1; Sangiorgese 0; di sanzionare la Società Osimo 99 con l'ammenda di euro 100 per erronea compilazione della distinta.
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