COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores GARA DEL 18/10/2003 URBISALVIENSE – POTENZA PICENA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores GARA DEL 18/10/2003 URBISALVIENSE - POTENZA PICENA A scioglimento della riserva di cui al C.U.26 del18/10/2003; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Potenza Picena con la quale la stessa viene a richiedere la vittoria a tavolino della gara in oggetto per aver la Società Ubisalviense impiegato numero 6 calciatori cosiddetti "fuori quota"essendo nati prima del 1/1/1985; Letto il referto arbitrale dal quale si rileva che la Società Urbisalviense ha inserito in distinta numero 6 calciatori nati prima del 1/1/1985 anche se ne ha utilizzati in campo mai più di tre; Considerato che con il C.U. numero 1 del Comitato Regionale Marche del 14/07/2003 viene consentito l'impiego fino ad un massimo di quattro calciatori fuori quota; Ritenuto che la disposizione di cui sopra vada interpretata, sulla base di quanto prevedono i principi generali dettati dalla Federcalcio in ordine all'utilizzo dei calciatori,in via non estensiva dovendosi per l'effetto intendere come impiego,la possibilità per una squadra di potersi avvalere,anche indipendentemente dall'utilizzo sul terreno di gioco,di un numero di atleti fuori quota superiore a quello massimo previsto. Ritenuto pertanto che l'impiego di numero 6 calciatori fuori quota costituisca violazione di quanto stabilito nel C.U.1 del Comitato Regionale Marche; P.Q.M. si decide, in applicazione dell'articolo 12 comma 5 C.G.S. di: accogliere il reclamo della Società Potenza Picena restituendo la relativa tassa; assegnare partita vinta alla Società Potenza Picena per i motivi di cui in narrativa con il risultato di Urbisalviense 0; Potenza Picena 3.
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