COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores GARA DEL 25/10/2003 AURORA TREIA – URBISALVIENSE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice sportivo
CAMPIONATO Regionale Juniores
GARA DEL 25/10/2003 AURORA TREIA - URBISALVIENSE
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.27 del 30/10/03; Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla Società Aurora Treia con il quale la stessa viene a richiedere la vittoria a tavolino della gara in oggetto per avere la Società Urbisalviense impiegato numero 5 calciatori cosiddetti "fuoriquota" essendo nati prima dell'1/1/85. Letto il referto arbitrale dal quale si rileva che la società Urbisalviense ha inserito in distinta numero 5 calciatori nati prima del 1/1/1985 anche se ha utilizzato in campo non più di 3 calciatori fuori quota. Ritenuto che la disposizione di cui sopra vada interpretata sulla base di quanto prevedono i principi generali dettati dalla Federcalcio in ordine all'utilizzo dei calciatori,in via non estensiva,dovendosi per l'effetto intendere come impiego di calciatori, la possibilità per una squadra di potersi avvalere, anche indipendentemente dall'utilizzo sul terreno di gioco, di un numero di atleti fuori quota superiore a quello massimo previsto; Ritenuto pertanto che l'impiego di numero 5 calciatori fuori quota costituisce violazione di quanto stabilito nel C.U. n.1 del Comitato Regionale Marche P.Q.M.;
si decide, in applicazione dell'art.12 comma 5 del C.G.S. di:
accogliere il reclamo proposto dalla Società Aurora Treia, restituendo la relativa tassa;
assegnare partita vinta alla Società Aurora Treia con il risultato di Aurora Treia 3 - Urbisalviense 0.