COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria GARA DEL 19/10/2003 MONTEFIORE – MONTALTO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria GARA DEL 19/10/2003 MONTEFIORE - MONTALTO A scioglimento della riserva di cui al C.U.26 del 23/10/2003; Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla Società F.C.Montalto dove la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara in oggetto; Lamenta la reclamante la non regolarità della gara di cui in epigrafe poichè non è stato permesso al proprio giocatore-allenatore sig. Silveri Roberto di disputare l'incontro,stante l'intimazione rivolta a quest'ultimo dai Carabinieri della Stazione di Montefiore sull'Aso di allontanarsi dall'impianto sportivo sotto comminatoria di arresto in flagranza essendo lo stesso destinatario di un divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi della L.401 /89 modificata dalla L.24/04/2003 n.95. Letto il referto arbitrale nonchè il rapporto del Commissario di Campo da cui si evince che effettivamente il calciatore Silveri veniva invitato ad allontanarsi dall'impianto sportivo da parte dei Carabinieri della Stazione di Montefiore sull'Aso per i motivi già descritti; Lo scrivente Giudice Sportivo prendendo atto del provvedimento delle Forze dell'Ordine,senza peraltro entrare nel merito dello stesso,ritiene che quanto accaduto non abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. P.Q.M; si decide di respingere il reclamo proposto dalla Società Montalto e di incamerare la relativa tassa; di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Montefiore 2- Montalto 1;
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