COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso sanzioni merito gara Valtesino – Cossinea, del 25.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso sanzioni merito gara Valtesino – Cossinea, del 25.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cappelli Fabrizio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso dall’arbitro per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara gravi frasi offensive e minacciose tenendo inoltre un comportamento intimidatorio. Veniva poi allontanato dai propri compagni”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valtesino, ammettendo che il proprio calciatore, nell’occasione, si rivolse al direttore di gara protestando vivacemente, peraltro senza il minimo accenno di violenza, ma asserendo che lo stesso aveva in precedenza subito da un avversario un colpo che gli aveva provocato una ferita allo zigomo, con notevole fuoriuscita di sangue e che si era rivolto all’arbitro al fine di essere tutelato, ma che, per questo, veniva ammonito per la seconda volta e quindi espulso. La medesima reclamante concludeva invocando, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere ammonito per la seconda volta il Cappelli allorché lo stesso gli si avvicinava protestando vibratamente per una ferita al viso riportata a seguito di uno scontro di gioco con un avversario; alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore reiterava le proteste facendosi incontro all’arbitro che indietreggiava, rimanendogli tuttavia sempre ad una distanza non inferiore ai quattro o cinque metri. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Cappelli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valtesino, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Cappelli Fabrizio a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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