COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Piano San Lazzaro – Strike Team Ancona, del 10.10.2003 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 12 del 15.10.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Piano San Lazzaro – Strike Team Ancona, del 10.10.2003 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 12 del 15.10.2003 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’allenatore Lelli Andrea, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2004 “per essere entrato sul terreno di giuoco protestando nei confronti dell’arbitro profferendo gravi frasi offensive e minacciose e spintonandolo ripetutamente. Tardava ad abbandonare il campo reiterando negli insulti e nelle minacce. Una volta fuori si posizionava davanti agli spogliatoi, da dove seguitava ad inveire con improperi e minacce. Terminato l’incontro aggrediva di nuovo il direttore di gara spintonandolo; il pronto intervento dei dirigenti ristabiliva la normalità”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Piano San Lazzaro, ammettendo che il proprio tesserato, dopo l’espulsione, rivolse all’arbitro alcune frasi irriguardose, escludendo tuttavia che lo stesso abbia usato verso il direttore di gara gravi parole offensive e che lo abbia spintonato più volte. Riguardo poi all’episodio verificatosi al termine dell’incontro, in cui l’allenatore Lelli si era avvicinato all’arbitro lungo il corridoio degli spogliatoi, la reclamante sostiene che in tale circostanza non vi sia stato alcun comportamento aggressivo nei riguardi dell’arbitro, quanto invece l’intento di chiedergli spiegazioni in merito a talune decisioni assunte. A sostegno della prospettata ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, un confronto con il direttore di gara, indicando come testimoni dell’accaduto anche i giocatori della squadra avversaria. La medesima reclamante concludeva invocando, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, a seguito di una sua decisione non condivisa, l’allenatore Lelli gli corse incontro fino all’altezza del centrocampo, insultandolo e minacciandolo, terminando la sua corsa addosso a lui, ricevendone quindi una spinta, successivamente reiterata in occasione del suo allontanamento. Il direttore di gara ha pure precisato che, dopo l’espulsione, il Lelli si posizionò all’ingresso degli spogliatoi rivolgendogli insulti; comportamento reiterato successivamente, dopo il termine della gara, lungo il corridoio degli spogliatoi, senza tuttavia alcun contatto fisico. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rigettate preliminarmente le richieste istruttorie della reclamante di confronto con il direttore di gara e di ammissione di prova per testi, in quanto esplicitamente vietate a norma degli artt. 30 e 31 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; · ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Lelli, sia pur deprecabile, vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, P Q M accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Piano San Lazzaro, per l’effetto riducendo la squalifica dell’allenatore Lelli Andrea al 28 febbraio 2004. Dispone la restituzione della tassa versata.
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