COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALDAROLA avverso sanzioni merito gara Lucrezia – Caldarola, del 26.10.2003 – Campionato Regionale Eccellenza – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALDAROLA avverso sanzioni merito gara Lucrezia – Caldarola, del 26.10.2003 – Campionato Regionale Eccellenza – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Passarini Paolo la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito con un pugno un avversario procurando momentaneo stordimento“ ed al calciatore Scarpeccio Giacomo la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché “espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento spintonava leggermente l’arbitro senza peraltro causare alcuna conseguenza fisica“. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Caldarola assumendo che: - il Passarini non avrebbe colpito volontariamente l’avversario, ma il gesto sarebbe stato del tutto fortuito, messo in atto per divincolarsi dall’essere stato trattenuto per la maglia; peraltro con conseguenze di particolare tenuità per il calciatore avversario, il quale poteva continuare regolarmente la gara; - la condotta ascritta allo Scarpeccio sarebbe stata posta in essere per reazione al comportamento dell’avversario e frutto della sua inesperienza dovuta alla giovane età; peraltro egli non voleva assolutamente spingere il direttore di gara, ma, forse con eccessiva foga, intendeva avere da questi solo chiarimenti. La medesima reclamante concludeva chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate, alla luce di un’attenta valutazione dei fatti come sopra descritti, tenendo altresì conto dell’inesperienza e della giovane età del calciatore Scarpeccio. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ribadiva la volontarietà del gesto compiuto dal Passarini, precisando che l’avversario colpito restò a terra per alcuni minuti, prima di riprendere regolarmente il gioco; quanto al comportamento dello Scarpeccio ha riferito che questi gli appoggiava leggermente le mani sul petto, senza peraltro fargli perdere l’equilibrio. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare confermata la responsabilità del Passarini in ordine ai fatti ascrittigli; - ritenuto che il comportamento dello Scarpeccio sia da interpretare come atto di smodata protesta nei confronti dell’arbitro, ma privo di qualsivoglia contenuto violento; - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica inflitta allo Scarpeccio, mentre vada confermata quella comminata al Passarini. PQM accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla società U.S. Caldarola, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Scarpeccio Giacomo a quattro giornate di gara, confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone la restituzione della tassa versata.
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