COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. VIS MACERATA avverso sanzioni merito gara Vigor SMA – Vis Macerata, del 2.11.2003 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 29 del 6.11.2003 e n. 30 del 7.11.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. VIS MACERATA avverso sanzioni merito gara Vigor SMA – Vis Macerata, del 2.11.2003 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 29 del 6.11.2003 e n. 30 del 7.11.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pierantoni Gilberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, “per grave atto di violenza perpetrato nei confronti di un giocatore avversario a gioco fermo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A. C. Vis Macerata, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta ingiusta ed eccessiva alla luce della condotta effettivamente da questi tenuta e delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie. Sostiene la reclamante che il Pierantoni, nell’occasione, ritenendo che l’avversario stesse ritardando la ripresa del gioco nel chiaro intento di perdere tempo, gli si avvicinò al fine di accelerare le operazioni e nella foga agonistica del momento lo colpì con il dorso della mano destra aperta al labbro superiore per il contemporaneo movimento di questi che si alzava di scatto verso di lui. A dire della reclamante il colpo fu del tutto fortuito ed involontario, non doloso, determinato dall’impeto incontrollato del proprio tesserato ed in qualche misura anche dall’altrui contemporaneo scatto improvviso ed imprevedibile tale da rendere pressoché inevitabile l’impatto, escludendo comunque che il Pierantoni volesse colpire il suo avversario, al quale viceversa intendeva rivolgere solamente l’invito a rialzarsi, porgendogli il pallone per evitare ulteriori perdite di tempo. Deduceva altresì la Società l’assenza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato e riferiva del sincero ravvedimento di questi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il calciatore Pierantoni sferrò una violentissima manata verso un avversario, certamente al fine di prendere il pallone, ma incurante che lo stesso fosse già tra le braccia dell’altro calciatore, il quale veniva colpito in pieno volto. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli, per avere questi posto in essere un comportamento le cui prevedibili conseguenze non lo trattennero dall’agire; n ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Pierantoni vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale; n ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. PQM respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Vis Macerata, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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