COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTEFANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montecosaro – Montefano del 6.9.2003 – Coppa Marche Seconda Categoria – Com. Uff. n. 15 del 12.9.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTEFANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montecosaro – Montefano del 6.9.2003 – Coppa Marche Seconda Categoria – Com. Uff. n. 15 del 12.9.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Brandoni Lorenzo, Natali Fabio e Toso Roberto, tesserati tutti per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 con la medesima motivazione: “Per aver a fine gara, unitamente ad altri propri compagni di squadra, spintonato e colpito con numerosi calci, pugni al volto ed al torace, un giocatore avversario. Reiterava in tale condotta anche quando il giocatore colpito era caduto in terra rimanendo stordito. Il giocatore colpito doveva poi essere trasferito in ambulanza presso il locale Ospedale”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Montefano Calcio, asserendo che quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto non corrisponde alla realtà dei fatti verificatisi nel corso della gara, in particolare la presunta aggressione fisica subita da parte del calciatore Vallesi Andrea del Montecosaro ad opera dei propri tesserati e descritta dall’arbitro nel proprio referto. A dire della reclamante, il Vallesi fin dall’inizio del suo ingresso in campo tenne una condotta di gara provocatoria, giungendo a colpire con una testata al volto dapprima il proprio calciatore Monti Francesco, che in conseguenza di ciò riportò un trauma contusivo allo zigomo sinistro e poi, mentre il gioco era fermo, Toso Roberto, che si era avvicinato, nella qualità di capitano, a chiedere spiegazioni per l’anzidetta scorrettezza subita dal compagno di squadra. In tale frangente, sempre a dire della reclamante, la situazione era sfuggita al controllo dell’arbitro perché in campo facevano ingresso, dapprima, il dirigente del Montecosaro Perugini Giorgio, che colpiva il Monti causandogli una ferita lacero-contusa al sopracciglio, e successivamente l’allenatore del Montecosaro Chiodi Roberto, che colpiva con un calcio al torace Natali Fabio, il quale, a sua volta, vistosi minacciato e senza alcuna volontarietà, nell’atto di difendersi, colpiva il Vallesi che si trovava nelle vicinanze. La medesima reclamante deduceva l’assoluta estraneità del proprio calciatore Bandoni Lorenzo in merito ai fatti contestatigli, in quanto lo stesso si sarebbe trovato lontano dalla zona della rissa. Del pari, riteneva inverosimile la partecipazione all’aggressione nei confronti del Vallesi da parte del proprio calciatore Toso Roberto, in quanto lo stesso era in stato confusionale a causa delle lesioni subite. Per quanto sopra, la reclamante, rilevatane l’eccessività, invocava una riduzione delle sanzioni impugnate. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, a fine gara, il calciatore Vallesi colpì con una testata un avversario e prima ancora di poterlo sanzionare, questi fu aggredito da tre o quattro giocatori del Montefano, tra i quali certamente Natali, Brandoni e Toso. Nel tentativo di sottrarsi con la fuga all’aggressione, il Vallesi inciampava nel basamento della panchina, battendo la testa su un seggiolino di questa; contemporaneamente veniva raggiunto dai suoi inseguitori e colpito con ripetuti calci. A seguito di ciò, per i colpi subiti o forse per l’impatto con il seggiolino della panchina, lo stesso Vallesi perdeva momentaneamente i sensi. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, i comportamenti ascritti ai calciatori sanzionati risultano provati nella loro obiettiva gravità, in ciò concordando con il primo Giudice; - ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle squalifiche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. PQM accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A. S. Montefano Calcio, per l’effetto riducendo le squalifiche dei calciatori Brandoni Lorenzo, Natali Fabio e Toso Roberto al 15 aprile 2004. Dispone la restituzione della tassa versata.
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