COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara A.S. Pro Calcio Ascoli – Real Solestà del 25.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara A.S. Pro Calcio Ascoli - Real Solestà del 25.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Fioravanti Lorenzo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 14 gennaio 2004 “per aver a fine gara, durante una rissa, colpito un giocatore avversario con un calcio al volto, facendolo cadere a terra ed in tale frangente lo colpiva con calci al corpo attingendolo anche con sputi. Durante il rientro negli spogliatoi, teneva un comportamento gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara“.
Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica per sei gare effettive al calciatore Giorgi Matteo, anch’egli tesserato per la reclamante, “per aver colpito a fine gara, durante una rissa, un giocatore avversario con un calcio allo stomaco e due pugni al volto“.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pro Calcio Ascoli, sostenendo che al termine della gara in esame le due compagini abbandonavano il campo in un clima di cordialità anche nei confronti del direttore di gara; dalle scale degli spogliatoi scendeva però il giocatore Meloni della Real Solestà, in precedenza sostituito, che si avvicinava al Giorgi Matteo con fare minaccioso, ma veniva bloccato dagli altri calciatori. Successivamente, quando sembrava che la situazione si fosse tranquillizzata lo stesso Meloni si avvicina nuovamente al Giorgi minacciandolo di nuovo, mentre questi si dava alla fuga. Si scatenava quindi un parapiglia generale senza che però nessun calciatori fosse colpito. Nel rientrare negli spogliatoi il Fioravanti, in maniera del tutto civile, faceva notare al direttore di gara di aver ricevuto un trattamento scorretto da un avversario.
La medesima reclamante concludeva invocando una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate e precisando che il direttore di gara non aveva potuto vedere l’episodio incriminato e che nessuno aveva riportato lesioni.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara indicava con maggior precisione i comportamenti messi in atto dai giocatori sanzionati.
LA COMMISSIONE
· visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ritenuto che la gravità della condotta ascritta al Fioravanti, caratterizzata da contenuti di particolare violenza, non consente una riduzione della sanzione inflittagli, che appare dunque congrua ed adeguata;
· ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Giorgi vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pro Calcio Ascoli, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la squalifica del calciatore Giorgi Matteo e confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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