COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SAN COSTANZO avverso decisioni merito gara Ponterio – U.S. San Costanzo, del 11.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 25 del 16.10.2003 e n. 27 del 30.10.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SAN COSTANZO avverso decisioni merito gara Ponterio – U.S. San Costanzo, del 11.10.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 25 del 16.10.2003 e n. 27 del 30.10.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 25, comminava al sig. Alessandrini Dalmazio l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 31 ottobre 2005, per gravi offese e minacce, e per avere colpito il direttore di gara con un calcio da tergo sul tallone; infliggeva altresì la squalifica fino al 31 dicembre 2004 al sig. Serfilippi Fausto, nell’occasione assistente arbitrale di parte, per gravi offese e minacce, e per avere colpito ripetutamente l’arbitro con la mano sul petto; squalificava inoltre i calciatori Canapini Giacomo e Serfilippi Federico, rispettivamente per quattro e due gare, per comportamento non regolamentare. Con successivo provvedimento, pubblicato sul Com. Uff. n. 27, lo stesso Giudicante, rigettandone il ricorso, infliggeva all’odierna reclamante, la sanzione sportiva della perdita della suindicata gara, sospesa definitivamente dall’arbitro al 9° del secondo tempo, a seguito della situazione di pericolo per la propria incolumità ,determinata dal comportamento dei calciatori e dirigenti ospiti. Avverso tali decisioni ha proposto reclamo l’U.S. San Costanzo, invocando per i propri tesserati una riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute esagerate in rapporto alla gravità dell’accaduto e chiedendo la ripetizione della gara. Assumeva la reclamante la infondatezza delle motivazioni addotte dall’arbitro per la sospensione definitiva della gara, della quale peraltro lo stesso non ne decretò mai la fine con il triplice fischio, contestandone l’attendibilità del referto e delle successive dichiarazioni dallo stesso rese al primo Giudice. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la medesima Società chiedeva, in via istruttoria, l’audizione del Carabiniere di servizio allo stadio ed il confronto con il direttore di gara in sede di discussione. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, insistendo nella propria versione dei fatti secondo la quale l’arbitro non sarebbe stato colpito, ma avrebbe subito soltanto dei leggeri contatti al petto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame a causa del comportamento dei tesserati ospiti, uno dei quali, entrato abusivamente sul terreno di gioco unitamente ad altro dirigente, lo colpì ripetutamente al petto, impedendogli poi di prendere i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore che nel frattempo lo aveva colpito con la bandierina ad una caviglia, un altro infine lo colpì con un calcio ad una gamba. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuta l’inammissibilità del reclamo per la parte relativa alle sanzioni comminate ai tesserati per tardività, essendo stato lo stesso gravame proposto l’8 novembre 2003 e quindi ben oltre il termine perentorio di dieci giorni successivi al 16 ottobre 2003, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 25 nel quale sono riportate le decisioni impugnate; - rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria della reclamante di ammissione di prova per testi e del contraddittorio con il direttore di gara, in quanto non consentito a norma degli artt. 30 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, le cui disposizioni attribuiscono agli atti ufficiali di gara, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, valore di prova privilegiata; - rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; - rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, n. 4, del citato C.G. S.; - ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 9° del secondo tempo, sul risultato di 0 a 0, appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria, creatasi a seguito del comportamento intimidatorio e violento dei tesserati della reclamante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara; - visto l’art. 12, 4° comma, del C.G.S. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. San Costanzo per la parte relativa alle sanzioni dei propri tesserati per tardività; lo respinge nel resto, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo addebitandola sul conto della Società.
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