COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso decisioni merito gara Urbisalviense – Potenza Picena, del 18.10.2003 ed Aurora Treia – Urbisalviense, del 25.10.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 32 del 13.11.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°42 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. URBISALVIENSE avverso decisioni merito gara Urbisalviense – Potenza Picena, del 18.10.2003 ed Aurora Treia – Urbisalviense, del 25.10.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 32 del 13.11.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisioni pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Urbisalviense la sanzione sportiva della perdita di entrambe le gare emarginate per avere impiegato nelle medesime un numero di atleti fuori quota superiore a quello massimo consentito dalla normativa Federale pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del Comitato Regionale Marche. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’U.S. Urbisalviense deducendone l’erroneità, in quanto a norma dell’art. 12, comma 5, del C.G.S., invocato dal primo Giudice a fondamento delle proprie delibere, la punizione della perdita della gara viene inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo a prendervi parte. Nelle ridette gare la reclamante asserisce di avere indicato nelle relative distinte rispettivamente sei e cinque giocatori fuori quota, ma di averne utilizzati e quindi impiegati in campo mai più di quattro, conformemente alle richiamate disposizioni del Comitato Regionale Marche, pubblicate sul citato Com. Uff. n. 1 della stagione sportiva in corso. Per quanto sopra, la reclamante concludeva chiedendo ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nelle due gare in esame. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n vista la disposizione pubblicata in data 14 luglio 2003 sul Com. Uff. n. 1 del Comitato Regionale Marche che consente alle Società partecipanti al Campionato Regionale Juniores di impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 1983; n ritenuto che la disposizione in esame debba essere interpretata alla luce dei principi a carattere generale in materia dettate dalla Federcalcio che prevedono la sanzione sportiva della perdita della gara nel caso in cui il calciatore che non ha titolo a parteciparvi venga effettivamente utilizzato nella gara stessa; n rilevato che per il Legislatore Sportivo “impiego” ovvero effettiva utilizzazione ed “inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara” sono espressioni letterali che indicano situazioni sostanziali profondamente diverse, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 12, 5° comma, del C.G.S., ultima parte ed in quelle previste per la Divisione Calcio a Cinque e contenute nel citato Com. Uff. n. 1 del C.R.M., laddove si statuisce che “considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”; n ritenuto pertanto che nella distinta di gara possono essere indicati anche più di quattro “fuori quota”, fermo restando che ne possono essere impiegati solamente quattro, con ciò consentendo alla squadra che ne abbia schierati, ad esempio, due o tre ad inizio gara, ha la possibilità di scegliere fra un numero complessivo superiore a quattro al momento delle eventuali sostituzioni; n rilevato che l’U.S. Urbisalviense, pur indicando nelle distinte delle gare in esame rispettivamente sei e cinque calciatori “fuori quota”, ne ha impiegati correttamente mai più di quattro, nel rispetto della normativa Federale vigente. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.Urbisalviense, annulla le impugnate delibere, ripristinando, altresì, il risultato di 2 a 2 conseguito in campo in entrambe le suindicate gare. Dispone restituirsi la tassa versata.
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