COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. ORCIANO avverso sanzioni merito gara Belligotti – Orciano, del 15.11.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 20 del 19.11.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. ORCIANO avverso sanzioni merito gara Belligotti – Orciano, del 15.11.2003 - Campionato Provinciale Juniores, girone “A” - Com. Uff. n. 20 del 19.11.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pettinelli Federico, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2003, “per ripetute spinte all’arbitro a fine gara” ed al sig. Severi Francesco, dirigente dell’A. C. Orciano, l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 31 dicembre 2003 “per ripetute offese e minacce all’arbitro a fine gara”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A. C. Orciano, contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale ed invocando per i propri tesserati l’annullamento delle sanzioni impugnate, ritenute ingiuste alla luce di una diversa ricostruzione dell’accaduto. Ammette la reclamante che il proprio calciatore Pettinelli possa avere protestato nei confronti dell’arbitro a fine gara, ma esclude che lo abbia anche offeso o spintonato. A dire della reclamante non risponderebbe a verità neppure quanto ascritto al dirigente Severi, il quale, a fine gara, non rivolse neppure la parola all’arbitro essendo rimasto all’interno del campo di gioco per raccogliere il materiale in panchina. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, a fine gara, il calciatore Pettinelli, avvicinatoglisi per chiedere spiegazioni, protestò reiteratamente nei suoi confronti e, palesemente alterato, gli poggiò le mani sul petto facendolo indietreggiare; ha altresì precisato di essere stato, al momento della riconsegna dei documenti, minacciato ed offeso dal Severi, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della sua squadra. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati in ordine ai fatti loro ascritti, alla luce delle risultanze istruttorie, che, immuni da censure di indeterminatezza e/o contraddittorietà, costituiscono fonti probatorie privilegiate, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaiono adeguate e commisurate alla gravità dei fatti come accertati. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Orciano, per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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