COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VALFIASTRONE avverso sanzioni merito gara Pol. Valfiastrone – F.C. Macerata, del 29.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VALFIASTRONE avverso sanzioni merito gara Pol. Valfiastrone – F.C. Macerata, del 29.11.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla società Polisportiva Valfiastrone “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro per tutto l’arco della gara da parte dei propri sostenitori”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Polisportiva Valfiastrone asserendo che i sostenitori della squadra ospite erano in numero maggiore e che erano stati proprio loro ad insultare il direttore di gara aggrappandosi alla rete di recinzione. Riferiva altresì che proprio per tale comportamento, ascrivibile agli ospiti, era dovuta intervenire la forza pubblica presente alla gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di aver potuto individuare, con assoluta certezza, nei sostenitori della squadra di casa coloro che lo hanno insultato dato che questi si rivolgevano nei suoi confronti in ogni occasione in cui veniva adottata una decisione contraria alla loro squadra. Riferiva altresì che erano presenti circa cinquanta persone ad assistere all’incontro fra i quali un gruppo di sostenitori della compagine ospite e che questi si trovavano però nella parte inferiore della tribuna occupata da entrambe le tifoserie: tale circostanza gli ha permesso di individuare con ulteriore certezza gli autori degli insulti nei suoi confronti. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara, che, come è noto, costituiscono tonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità della società; - ritenuto, pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, che si debba addivenire alla subordinata richiesta di riduzione, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società ed ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione; - visto l’art. 9 del C.G.S. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Polisportiva Valfiastrone, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 30,00 (trenta). Dispone la restituzione della tassa versata.
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