COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. avverso sanzioni merito gara Corinaldo Calcio F.C. – Montignano, del 16.11.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 35 del 20.11.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. avverso sanzioni merito gara Corinaldo Calcio F.C. – Montignano, del 16.11.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 35 del 20.11.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla società Corinaldo Calcio F.C. “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro e per aver alcuni esagitati, a fine gara, lanciato ripetuti sputi all’indirizzo dell’arbitro colpendolo sul viso e sulla divisa. Alcuni esagitati si avvicinavano poi al direttore di gara mentre questo lasciava gli spogliatoi insultandolo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Corinaldo Calcio F.C. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata, asserendo che nessuno colpì con degli sputi l’arbitro nè al termine della gara nè quando questi uscì dagli spogliatoi per lasciare lo stadio. In particolare la reclamante ha sostenuto che, conclusasi la gara e dato il pesante terreno di gioco sul quale essa si era svolta, tutti i calciatori si diressero verso alcune cannelle situate sul muro antistante gli spogliatoi e vicine alla gradinata, per lavarsi le scarpette; così fece anche il direttore di gara, dopo che l’addetto a lui destinato si era offerto di lavargli le calzature personalmente. La medesima reclamante ha evidenziato inoltre che, dato l’afflusso di atleti, l’acqua che usciva a forza da dette cannelle, generava numerosi schizzi e probabilmente l’arbitro fu raggiunto proprio da alcuni di questi, equivocando quindi sull’episodio. Ha precisato anche che vi erano effettivamente tre persone sulla gradinata, al di sopra delle cannelle in questione, ma queste non rivolsero nè insulti né sputi nei confronti del direttore di gara. Ha negato altresì la circostanza che, poi, il direttore di gara stesso sia stato insultato da circa trenta persone e ancora colpito con degli sputi, dato che i paganti erano appena quindici e quando l’arbitro è uscito dagli spogliatoi vi erano appena quattro o cinque persone che nulla hanno detto o fatto, anche perché non ve ne sarebbe stato motivo dato che la squadra locale aveva vinto l’incontro. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ribadito le argomentazioni formulate nel gravame reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, mentre si trovava nei pressi della suddetta cannella per lavare le scarpette, al di sopra di essa ossia sulla gradinata, vi erano tre individui che lo hanno insultato ed attinto con due sputi dietro un orecchio e sulla divisa. Lo stesso ha precisato che, non rivolgendo lo sguardo verso dette persone e trovandosi chino per pulire le proprie calzature, non ha potuto appurare de visu se si sia trattato di un gesto intenzionale diretto a colpirlo o se, mentre erano intente ad insultarlo vigorosamente e dato che si trovavano a meno di un metro di distanza, esse abbiano emesso quella saliva che lo ha raggiunto; ha poi precisato che vi erano una trentina di persone al di fuori degli spogliatoi ad attenderlo quando è uscito per andare a pendere la propria auto, ma di essere stato insultato solamente da tre di essi, fermi nei pressi del cancello di uscita e che, con certezza, non lo hanno fatto oggetto di sputi. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che da quanto precisato dal direttore di gara nella espletata istruttoria, non possa dirsi raggiunta con assoluta certezza la prova dell’intenzionalità del primo gesto, inizialmente attribuito ad alcuni sostenitori della reclamante, e vada invece totalmente escluso il lancio di sputi nei confronti del direttore di gara alla sua uscita dagli spogliatoi; - ritenuto che risulta accertata la condotta relativa agli insulti rivolti all’indirizzo dello stesso direttore di gara durante ed al termine dell’incontro ed anche successivamente, mentre questi si apprestava a lasciare l’impianto sportivo; - ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata anche in forza dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione; - visto l’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Corinaldo Calcio F.C., per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento). Dispone restituirsi la tassa versata.
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