COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SANTA MARIA avverso esito gara A.S. Santa Maria – G.S. San Silvestro, del 6.12.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SANTA MARIA avverso esito gara A.S. Santa Maria – G.S. San Silvestro, del 6.12.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 16 dicembre 2003, quindi oltre i sette giorni successivi al 6 dicembre 2003, data di effettuazione della gara. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Santa Maria per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it