COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. FOLIGNANESE avverso sanzioni gara Folignanese – Borgo Solestà, del 7.12.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 20 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. FOLIGNANESE avverso sanzioni gara Folignanese – Borgo Solestà, del 7.12.2003 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 20 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 23 dicembre 2003, quindi oltre i dieci giorni successivi al 10 dicembre 2003, data di pubblicazione del citato Com. Uff. n. 20 con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare, 1. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Folignanese per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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